Le norme

Norme e condizioni

Premesso che l'Associazione Sportiva SU BIANZANTE svolge la sua attività in provincia di Olbia-Tempio, in località San Pasquale nel Comune di Santa Teresa Gallura

 

ART. 1 - NORME GENERALI

l'Associazione Sportiva SU BIANZANTE non ha scopo di lucro e svolge la sua attività per la promozione di un turismo eco-sostenibile.-

Per quanto concerne la sistemazione logistica dei partecipanti SU BIANZANTE si propone come aiuto per la migliore sistemazione possibile.- Tutti i rapporti di carattere economico ed altro, per quanto riguarda il vitto e l'alloggio, saranno direttamente gestiti dall'utente e dal proprietario delle strutture ricettive.- 

 

ART. 2 – PRENOTAZIONI

L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità e s’intende perfezionata, dopo la conclusione del contratto solo al momento della conferma scritta da parte della Su Bianzante.

ART. 3 - PREZZI E PAGAMENTI

All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota totale.

Il saldo dovrà essere versato all’inizio del soggiorno.

ART. 4 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il viaggiatore che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria prenotazione, previa comunicazione all’organizzatore con almeno 4 giorni di preavviso rispetto alla data di inizio del viaggio, ad una persona che soddisfi tutte le condizioni previste.

ART. 5 – RECESSO E ANNULLAMENTO

Il viaggiatore ha diritto di recedere al contratto, senza corrispondere alcuna penalità , nelle seguenti ipotesi:

5.1 Aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni speciali, in misura eccedente del 10%

5.2 Modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione dall’Associazione e non accettate dal viaggiatore. A tal fine si precisa che il viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Associazione la propria scelta di accettare o di recedere entro cinque  giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica.

In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Associazione si intende accettata.

5.3 Nel caso in cui il viaggiatore receda dal contratto per cause diverse da quelle precedentemente indicate, dovrà sostenere la spesa della quota d’iscrizione e le seguenti penali per l’annullamento dei servizi:

- 15% dell’intera quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza, con un minimo di 50 €

- 35% dell’intera quota di partecipazione da 39 a 25 giorni lavorativi prima della partenza

- 50% dell’intera quota di partecipazione da 24 a 10 giorni lavorativi prima della partenza

- 80% dell’intera quota di partecipazione da 9 a 3 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)

- nessun rimborso sarà effettuato al viaggiatore  dopo tale termine.

ART. 6 ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO

Nelle ipotesi in cui l’Associazione annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del viaggiatore stesso, quest’ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti:

- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza del prezzo;

- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro 7 giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di non accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento.

Il viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Associazione la propria scelta di recedere ovvero di fruire del servizio turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa.

Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto.

Il viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, allorché  l’annullamento dipenda da cause di forza maggiore.

ART. 7 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a tutte le informazioni amministrative e legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere a tutti i danni che l’Associazione dovesse subire a causa della loro inadempienza. Il partecipante è tenuto a fornire all’Associazione tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso, utili perché lo stesso possa esercitare il diritto di surroga nei confronti dei terzi responsabili del danno.

Ogni partecipante si intende pienamente responsabile del proprio stato di salute.

Ogni partecipante è tenuto al rispetto del codice della strada.

ART. 8 – PARTICOLARI ESIGENZE DEL VIAGGIATORE

Il viaggiatore è tenuto a far presente per iscritto sue esigenze particolari al momento della prenotazione. La Su Bianzante si riserva di accettare per iscritto dette particolari richieste, dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori che dovranno erogare le prestazioni.

La Su Bianzante farà pervenire quanto prima al viaggiatore una comunicazione relativa ai costi supplementari originati da dette richieste, sempre che le stesse siamo realizzabili.

ART. 9 – CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione degli alberghi forniti da Su Bianzante si basa sulle classificazioni ufficiali nazionali e regionali per l’Italia.-

 

ART. 10 – RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

La responsabilità dell’Associazione nei confronti del viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni.-

La misura del risarcimento non potrà eccedere i limiti previsti da quella, fra le leggi e convenzioni richiamate, applicabile in relazione al servizio nell’esecuzione del quale si sia verificato il danno lamentato.

E’ esclusa in ogni caso la responsabilità della Su Bianzante qualora l’inadempimento lamentato dal viaggiatore dipenda da cause imputabili al viaggiatore stesso, ovvero imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.

La Su Bianzante, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizio fornite da terzi estranei e non facenti parte dell'Associazione, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.

ART. 11 – SEGNALAZIONE ED ASSISTENZA

Qualora un viaggiatore rilevasse particolari mancanze nell’esecuzione delll'attività sportiva dovrà segnalarle immediatamente alla Su Bianzante per iscritto entro il termine di decadenza di 10 giorni dalla data del rientro.- Vi preghiamo di voler utilizzare i numeri di telefono forniti per segnalare immediatamente il disservizio, e ciò ci permetterà di intervenire tempestivamente. Non verranno accettati reclami se questo servizio non verrà utilizzato durante il viaggio.

VALIDITA'

Tutto quanto previsto nel presente contratto è valido dal 01/01/2010 al 31/12/2010.-